Anteprima Chianti Lovers & Rosso Morellino 2023

Vino, 1500 presenze all’Anteprima Chianti Lovers & Rosso Morellino 2023

Redazione

Firenze, 12 febbraio 2023. Sono state circa 1.500 le persone che hanno partecipato all’ “Anteprima 2023 – Chianti Lovers & Rosso Morellino” andata in scena oggi alla Fortezza da Basso di Firenze. Se l’edizione 2022 è stata quella che ha finalmente segnato il ritorno in presenza del pubblico e degli operatori dopo le limitazioni imposte dalla pandemia, questa ottava edizione ha consolidato e ridato slancio all’evento.

Vino, 1500 presenze all'Anteprima Chianti Lovers & Rosso Morellino 2023, foto da sito

Vino, 1500 presenze all’Anteprima Chianti Lovers & Rosso Morellino 2023, foto da sito

Accoglienza calorosa, infatti, per le oltre 120 aziende del territorio che hanno proposto più di 400 etichette di Chianti e Morellino in degustazione. Oltre 250 i giornalisti accreditati per l’evento e numerosi gli operatori del settore che hanno avuto modo di approfondire la conoscenza delle aziende produttrici. A dare un ulteriore tocco di colore alla giornata ci hanno pensato gli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini di Figline Valdarno che hanno proposto ai presenti una brillante performance e una sfilata tra gli spazi della storica Fortezza fiorentina.

Alcune immagine dell'evento, articolo: Anteprima Chianti Lovers & Rosso Morellino 2023, foto da comunicato stampa

Alcune immagine dell’evento, articolo: Anteprima Chianti Lovers & Rosso Morellino 2023, foto da comunicato stampa

“Anche quest’anno ci siamo ritrovati con grande soddisfazione ed entusiasmo per presentare le nuove annate del Morellino di Scansano annata 2022 e riserva 2020. È stato un evento vibrante e partecipato – commenta Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio di Tutela Morellino di Scansano DOCG – nel quale abbiamo condiviso e commentato con la stampa e gli appassionati lo stile inconfondibile e le peculiarità delle nuove annate del Sangiovese che si affaccia sulla costa toscana.

Chianti Lovers & Rosso Morellino è sempre di più un appuntamento per noi importante per confrontarci con tutti gli amici del Morellino, quelli che amiamo chiamare e considerare i nostri ambasciatori”.

Alcune immagini dell'evento, articolo: Anteprima Chianti Lovers & Rosso Morellino 2023, foto da comunicato stampa

Alcune immagini dell’evento, articolo: Anteprima Chianti Lovers & Rosso Morellino 2023, foto da comunicato stampa

“Il tradizionale format dell’Anteprima 2023 – Chianti Lovers & Rosso Morellino’ – dice il presidente del Consorzio Vino Chianti, Giovanni Busisi conferma essere una certezza nel panorama degli eventi vitivinicoli del nostro territorio. Anche questa ottava edizione è stata un successo sia dal punto di vista della partecipazione, che dell’accoglienza dei prodotti portati in degustazione. L’alta qualità delle etichette è stata percepita ed apprezzata dagli operatori, ma anche dal pubblico. Non possiamo che essere soddisfatti”.

L’iniziativa è stata organizzata e promossa da Ascot – Associazione Consorzi Toscani per la qualità agroalimentare e realizzata grazie al cofinanziamento Feasr del Psr 2014-2020 della Regione Toscana sottomisura 3.2 anno 2021.

Logo Consorzio Tutela Morellino di Scansano DOCG, immagine da comunicato stampa

Logo Consorzio Tutela Morellino di Scansano DOCG, immagine da comunicato stampa

LA DENOMINAZIONE E IL CONSORZIO TUTELA MORELLINO DI SCANSANO

Riconosciuto denominazione di origine controllata nel 1978, il Morellino di Scansano ha da poco festeggiato i suoi primi 40 anni. In questo periodo molto è stato fatto per la sua valorizzazione, in virtù delle sue qualità intrinseche e della crescente rinomanza internazionale, tanto da ottenere nel 2006 la Denominazione di Origine Controllata e Garantita, a partire dalla vendemmia 2007.

Attivo in questa opera di promozione e tutela il Consorzio Tutela Morellino di Scansano, nato nel 1992 per volontà di un piccolo gruppo di produttori. Nel corso degli anni il Consorzio è andato man mano ampliando il comparto associativo, fino ad accogliere più di 200 soci, oltre 90 dei quali con almeno una propria etichetta di Morellino di Scansano sul mercato.

Da comunicato stampa

Collegamenti da sito: https://ascotoscana.it/

Statuto dell’Associazione Consorzi Toscani per la qualità
Agroalimentare in sigla in sigla: As.Co.T.


Art. 1 Denominazione e sede

L’Associazione è costituita fra Consorzi di tutela fra produttori di vini e prodotti agroalimentari DOP e IGP certificati i cui consorziati abbiano la loro area di produzione situata nella Regione Toscana.

L’Associazione è denominata “Associazione Consorzi Toscani per la qualità Agroalimentare in sigla: As.Co.T.
L’Associazione ha sede in Firenze all’indirizzo risultante dal Registro Imprese e potrà istituire sedi operative e rappresentanze, sia in Italia che all’estero.

Art. 2 Scopo e durata dell’associazione

1. L’Associazione ha lo scopo di valorizzare e promuovere le produzioni di qualità dei propri associati, in sinergia con le analoghe iniziative degli associati stessi, o le produzioni di terzi.


Per il raggiungimento del proprio scopo l’Associazione potrà:

organizzare, promuovere e partecipare a mostre, fiere, manifestazioni in Italia ed all’Estero;

realizzare qualsiasi iniziativa per la diffusione dell’informazione e dell’educazione alimentare;

realizzare pubblicazioni ed altri strumenti di comunicazione.

2. L’Associazione potrà inoltre:


usufruire dei Bandi istituiti dal Regolamento UE 305/2013 PSR 2014/2020 della Regione Toscana, Misura 3.2;

richiedere contributi ad a Enti pubblici o a privati ed incassare le relative erogazioni;

acquisire i beni strumentali necessari od utili alla propria attività;

svolgere occasionalmente la propria attività anche nei confronti di terzi;

svolgere ogni altra attività necessaria od utile al raggiungimento degli scopi associativi.


3. L‘Associazione ha durata fino al 31/12/2030 (trentuno dicembre duemilatrenta) e potrà essere prorogata.

Art. 3 Patrimonio dell’associazione

1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dal fondo associativo e da tutti i beni mobili o immobili acquistati dall’associazione o pervenuti alla stessa ad altro titolo.

Nel fondo affluiscono:


a ) Le quote di ammissione versate dagli associati;

b ) Eventuali avanzi di amministrazione;

c) Eventuali contributi volontari e donazioni;

2. Anche in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, valgono inoltre le seguenti disposizioni:


è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione sia prevista dalla legge;

in caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;

i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

Art. 4 Esercizio annuale

1. L’esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio e la relazione illustrativa dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario oppure entro sei mesi quando particolari esigenze lo dovessero richiedere.

3. Almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea chiamata ad approvarli il bilancio di esercizio e la relazione illustrativa dovranno essere comunicati all’Organo di controllo se nominato, che dopo la loro verifica, comunicherà un parere scritto da sottoporre agli associati in assemblea.

Art. 5 Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell’associazione i Consorzi di tutela dei vini e dei prodotti agroalimentari DOP e IGP certificati della Regione Toscana che abbiano la zona di origine e il prodotto certificato in Toscana, che siano stati riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) n.
1308/2013, e della Legge 238/2016 e successive modificazioni, nonché dai Consorzi di prodotti DOP e IGP, riconosciuti ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, ai sensi del Regolamento (UE) n. 834/2007 per l’agricoltura biologica, ed ai sensi della L.R. n. 25/99 sulla produzione integrata “Agriqualità”.


2. I Consorzi interessati all’ammissione, successivamente alla costituzione della presente Associazione, devono in tal senso inoltrare domanda scritta, allegando copia dello Statuto al Consiglio di Amministrazione dell’Associazione e della delibera dell’Organo competente, la quale delibera in merito entro 60 (sessanta) giorni.

Art. 6 Obblighi

1. Oltre all’obbligo di osservare lo Statuto, gli associati, con la richiesta di iscrizione si obbligano
a:

rispettare le delibere adottate dagli organi amministrativi e gli eventuali regolamenti interni adottati dall’Associazione;
versare la quota di ammissione fissata dall’Assemblea e i contributi associativi annuali necessari per la gestione corrente dell’Associazione, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di anno in anno, in base a criteri proporzionali alla dimensione di ciascun Consorzio, determinati


secondo i seguenti scaglioni:

Consorzi fino a 100 consorziati aderenti;

Consorzi da 101 a 1500 consorziati aderenti;

Consorzi oltre 1500 consorziati aderenti;


La quota di ammissione e il contributo annuale sono fissati per la prima volta nell‘atto costitutivo.
I contributi annuali hanno natura di corrispettivo dei servizi generali forniti dall’Associazione ai propri aderenti;


i contributi a titolo di corrispettivi specifici per lo svolgimento di singole iniziative o progetti, che prevedono il coinvolgimento di tutti o parte degli associati stessi. Tali contributi dovranno essere ripartiti proporzionalmente in base alla partecipazione al singolo progetto o iniziativa.

Art. 7 Esclusione

1. Il Consiglio può procedere all’esclusione di quegli associati che compiono atti gravemente contrari agli interessi dell’associazione o dei quali vengano meno i presupposti che ne hanno determinato l’ammissione. Ugualmente può procedere all’esclusione degli associati che ritardino il
versamento dei contributi associativi e/o delle somme di spettanza diretta per la partecipazione a progetti ed eventi promozionali allorquando il ritardo si protragga per oltre sei mesi.


2. L’Associato escluso non ha diritto di richiedere le quote e le somme versate per il raggiungimento dei fini statutari, ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.


3. L’Associato escluso ha comunque il dovere di adempiere a tutti gli impegni economici assunti fino alla data della sua esclusione.

Art. 8 Recesso
1. Gli associati possono recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio.


2. Gli effetti della domanda di recesso hanno efficacia dal 31 dicembre dell’anno in corso.
In caso domanda di recesso, da parte del Consorzio che ha aderito a un progetto pluriennale, il recesso potrà avere luogo alla conclusione e collaudo del progetto stesso anche considerando
eventuali impegni anche economici pluriennali successivi esistenti dopo alla data del collaudo da parte dell’Ente erogante di cui dovrà farsi carico.


3. Gli associati receduti non hanno comunque diritto di richiedere le quote e le somme versate per il raggiungimento dei fini statutari, hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.


Art. 9 Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione:


a) l’Assemblea;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) l’Organo monocratico di controllo, se nominato


Art. 10 Assemblea

1. L’Assemblea dell’Associazione è costituita da tutti gli Associati che ne fanno parte, nelle persone dei legali rappresentanti o altri soggetti all’uopo delegati dal relativo organo amministrativo, ed è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.


2. L’Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo reputi opportuno o necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza degli associati, con indicazione delle materie da trattare.


3. La convocazione deve avvenire con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC da inviarsi almeno 10 giorni prima della data prescelta per la riunione, indicando il luogo, l’ora in cui la stessa si terrà e gli argomenti all’ordine del giorno.

4.In ogni caso la convocazione dell’assemblea potrà essere effettuata con il medesimo anticipo, anche con il mezzo più idoneo fra cui la posta elettronica, il fax o altre modalità che comunque garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata almeno 3 (tre) giorni prima della data prescelta.


5. Le votazioni si effettuano normalmente per alzata di mano, salvo che l’assemblea, a maggioranza, non disponga diversamente; in ogni caso si fa riferimento ai voti spettanti a ciascun associato. Ciascun associato ha diritto ad un numero di voti commisurato alla partecipazione associativa e cioè proporzionale all’ultima quota associativa annuale deliberata.


6. L’assemblea è validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati:


in prima convocazione tutti gli associati,

in seconda convocazione la metà più uno dei voti spettanti agli associati.


I presenti possono rappresentare per delega un solo associato; la delega può essere conferita anche a un componente del Consiglio di Amministrazione.


7. Le deliberazioni sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il consenso della metà più uno dei voti presenti o rappresentati. Per le modifiche dello statuto, lo scioglimento anticipato e le decisioni sulla liquidazione è necessario il consenso della maggioranza degli associati.


8. Le riunioni dell’Assemblea vengono convocate presso la sede o nel luogo ritenuto di volta in volta più idoneo, purché in Italia.

9. Spettano all’Assemblea i seguenti poteri:

a) approvare il programma annuale di massima delle attività da intraprendere per il conseguimento dello scopo statutario predisposto dal Consiglio di amministrazione, nonché, sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano generale di destinazione delle
risorse finanziarie individuate;

b) approvare il bilancio e la relazione illustrativa predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere scritto dell’organo di controllo, se nominato;

c) nominare i membri del Consiglio di amministrazione;


d) nominare eventualmente l’Organo monocratico di controllo;

e) fissare la quota di ammissione e il contributo associativo annuo;

f) deliberare sugli eventuali regolamenti operativi e normativi interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione

g) approvare modifiche del presente Statuto con il consenso della maggioranza degli associati;

h) svolgere ogni altra funzione prevista dal presente statuto e non attribuita ad altri organi.


10. Alle riunioni dell’Assemblea potranno essere invitati o essere autorizzati a partecipare anche altri funzionari dei consorzi associati o altri soggetti terzi, invitati dal Presidente; dette persone potranno essere consultate per pareri o informazioni ma non avranno diritto di voto.


11. Di ogni riunione dell’Assemblea sarà redatto, a cura di un segretario all’uopo designato, un verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dall’estensore.


12. L’assemblea è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza, dal Vice presidente o dalla persona nominata a tale scopo dall’Assemblea.


13. In caso di situazioni eccezionali di emergenza o rischio sanitario, il Consiglio potrà convocare l’Assemblea anche in modalità a distanza e/o con voto per posta anche elettronica, stabilendone tutte le modalità.


Art. 11 Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo al quale spetta la gestione ordinarie a straordinaria dell’Associazione; esso è composto da un numero di membri stabilito dall’Assemblea che lo nomina comunque tale da garantire la rappresentanza, con almeno un componente, di tutti i
Consorzi associati.

Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea che lo ha nominato.

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei propri componenti parte dei propri poteri, ad eccezione della predisposizione del bilancio e degli altri poteri esclusi dalla legge o dallo Statuto.


2. Il Consiglio di Amministrazione ha durata triennale ed i suoi membri sono rieleggibili.


3. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, fra i quali, a mero titolo esemplificativo:


a ) deliberare sulle domande di ammissione all’Associazione;

b ) deliberare sulla eventuale esclusione a norma dell’art. 7 di consorzi associati;

c ) convocare l’assemblea dell’Associazione;

d ) dare esecuzione alle delibere dell’assemblea per la realizzazione degli scopi statutari;

e ) provvedere all’organizzazione dell’attività dell’associazione;


f) provvedere alla redazione del bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, previo parere scritto dell’organo di controllo se nominato;

g) predisporre il programma annuale di massima dell’attività dell’associazione, da sottoporre al vaglio dell’assemblea, individuando altresì i mezzi di finanziamento e formulando il piano generale di destinazione di tali risorse;

h) presentare progetti finalizzati all’ottenimento di finanziamenti e/o contributi pubblici regionali, nazionali e comunitari destinati al supporto dell’attività di promozione pubblicità etc. dei prodotti tutelati e rappresentati;

i) predisporre gli eventuali regolamenti interni nonché modifiche o integrazioni statutarie, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
l) nominare nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente se non vi ha provveduto l’assemblea che lo ha nominato e eventualmente uno o più consiglieri delegati.


4. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la maggioranza dei suoi membri. La convocazione del Consiglio deve essere effettuata con il mezzo a seconda dei casi più idoneo che comunque garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, riportante il luogo, la data e l’ora in cui la stessa si terrà e gli argomenti all’Ordine del giorno.


5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche mediante audio conferenza, tele conferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, condizionatamente al fatto che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il
Presidente e il segretario della riunione; l’identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all’Ordine del Giorno, nonché di visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere.


6. Qualora, per un qualsiasi motivo, venisse a mancare un membro del Consiglio di amministrazione, gli altri provvederanno alla sua cooptazione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto; la prima assemblea raggiungibile ratifica la nomina, oppure provvede
alla designazione di un nuovo Consigliere.
In caso di cooptazione o sostituzione la durata della nomina è uguale a quella del Consiglio in carica; se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri eletti, deve essere convocata l’Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.


7. Le riunioni del Consiglio sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza. In casa di parità il voto del Presidente vale il doppio. Esse sono presiedute dal Presidente del Consiglio, o dal Vice presidente, o in mancanza da un Consigliere designato dal Consiglio stesso.


8. Potranno essere invitati o essere autorizzati a partecipare alle riunioni anche soggetti diversi dei componenti il Consiglio, per esprimere pareri o fornire informazioni: gli stessi non avranno diritto di voto.


9. Di ogni riunione va redatto verbale, che viene sottoscritto dal segretario all’uopo designato e dal Presidente.


12 Presidente

1. Il Presidente dell’associazione è eletto per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea o se esse non vi provvede dal Consiglio di Amministrazione e presiede con mandato triennale sia l’Assemblea sia il Consiglio.
2. Al presidente spettano il potere di firma e la legale rappresentanza dell’Associazione in tutte le sedi, compreso quelle giudiziale.

3. Compete inoltre al Presidente, o persona di fiducia da lui delegata, di sovrintendere al funzionamento dell’associazione e al buon andamento di tutte le attività svolte dalla medesima.


4. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i suoi poteri vengono esercitati dal Vice Presidente; la firma del Vice Presidente fa prova dell’assenza o dell’impedimento.

5. Il Consiglio di amministrazione può altresì delegare il potere di compiere specifici atti o categorie di atti a singoli componenti e/o a soggetti terzi, attribuendogli i necessari poteri rappresentativi mediante specifiche deleghe o procure.

13 Organo di controllo

1. L’Assemblea, nei casi in cui questo sia obbligatorio per legge o se ne ravvisi l’opportunità, provvede alla nomina di un organo di controllo monocratico nella persona di un soggetto iscritto al Registro dei revisori legali dei conti.
2. L’organo di controllo vigila sulla corretta gestione amministrativa dell’associazione e svolge funzione di revisione legale di conti dell’Associazione.

3. Predispone una relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di amministrazione che sarà sottoposta agli associati in sede di approvazione del bilancio stesso.


Art. 14 Cariche associative

Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito, salvo quella dell’organo di controllo; sono riconosciuti eventuali rimborsi per le spese direttamente sostenute nello svolgimento dell’incarico. Tutti i nominati posso essere rieletti alla scadenza del mandato.

Art. 15 Scioglimento e liquidazione
1. Qualora si addivenga, per qualsiasi ragione allo scioglimento dell’associazione, l’assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, fino a un massimo di tre, ed a stabilire le modalità della liquidazione. Nel caso di scioglimento e liquidazione il Patrimonio residuo sarà
devoluto su delibera dell’Assemblea, osservando le disposizioni dell’art. 3.


Sito Consorzi: https://ascotoscana.it/

Sito ufficio stampa: https://www.fruitecom.it/

Sito partner: https://carol-agostini.tumblr.com/ https://www.foodandwineangels.com/